Facendo seguito al DPCM del 31/08/2016 il Miur ha emanato la circolare n. 6 del 28/10/2016 con la quale fornisce indicazioni tecniche e operative relativamente alle procedure per garantire il tempestivo pagamento mensile delle spettanze al personale a tempo determinato con incarichi di supplenza breve e saltuaria.
In particolare, la circolare specifica che sono oggetto del decreto esclusivamente le spettanze per supplenze brevi e saltuarie, in quanto quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche sono liquidate su ruoli di spesa fissa degli MEF.
La Flc Cgil così sintetizza la procedura che, se attuata correttamente dai vari Uffici che operano in cooperazione applicativa (Scuole, SIDI, NoiPa, Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale di controllo presso il MIUR), dovrebbe garantire il pagamento tempestivo e mensile di quanto dovuto:
- Le scuole inseriscono in SIDI i dati giuridici delle assenze del personale di titolarità
- Stipulano successivamente i contratti con i supplenti provvedendo all’acquisizione convalida e trasmissione degli stessi a NoiPa entro i successivi tre giorni lavorativi
- Provvedono alla comunicazione in SIDI appena ricevono l’accettazione da parte di NoiPa trasmettendo alla stessa NoiPa le variazioni di stato giuridico (VSG)
- NoiPa, sulla base dei contratti inseriti, effettua il calcolo delle competenze che restituisce entro un giorno lavorativo
- Le scuole autorizzano la rata di ogni contratto entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto se questo termina nel mese o nei primi due giorni lavorativi del mese successivo se si tratta di contratti superiore al mese
- Il MIUR attraverso il sistema di gestione dei POS (GePos) effettua il controllo di capienza e provvede al riparto. Se mancano i fondi si segnala l’incapienza fino al reintegro delle risorse necessarie
- Il MIUR invia all’UCB presso il MIUR i piani di riparto elaborati da GePos per assegnarli ad ogni scuola entro i primi 7 giorni lavorativi del mese, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori piani di riparto
- NoiPa procederà al pagamento tramite due emissioni mensili: una speciale il 18 di ogni mese, l’altra ordinaria alla fine del mese
- Il MIUR effettuerà delle verifiche a campione su tutto il territorio nazionale; potrà effettuare ulteriori verifiche anche tramite i revisori dei conti.
Cosa si intende per supplenza breve e saltuaria
La circolare precisa che la supplenza breve e saltuaria riguarda tutti i casi di assenza del titolare per la copertura di un posto resosi disponibile per un periodo di tempo limitato e non per periodi di tempo per i quali si dovrà ricorrere alle supplenze annuali o alle supplenze sino al termine delle attività didattiche.
A tal proposito, il Miur richiama l'attenzione su quelle supplenze "annuali" o "fino al termine delle attività di didattiche" che talvolta possono essere erroneamente inserite nel sistema informativo come "brevi e saltuarie". Ad esempio, in caso di stipula di un contratto su posto vacante e disponibile entro la data del 31 dicembre su un'assenza di un docente il cui termine superi la data del 30 aprile, se la supplenza supera i 90 giorni (su classi terminali) o 150 giorni (sulle restanti classi) il supplente rimane per continuità didattica sul posto ricoperto per gli scrutini e per le valutazioni finali, mentre il titolare, che rientra in servizio, è impiegato nella sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima (art.37 CCNL scuola). Tale fattispecie, qualora l'esigenza di sostituzione si protragga fino al 30 giugno, non deve essere qualificata come supplenza breve e saltuaria, trattandosi invece di una supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Responsabilità e sanzioni
È responsabilità e cura del Dirigente scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare la corretta tipologia di supplenza di volta in volta ricorrente, rappresentando un adempimento indispensabile ai fini dell'esatta imputazione delle relative spese. La non corretta imputazione della spesa comporta infatti l'insorgere di specifiche responsabilità
Il Dirigente scolastico deve dunque assicurare la procedura di stipula del contratto di supplenza sul sistema SIDI, nonché la sua trasmissione a NoiPA con le funzioni disponibili in "Fascicolo Personale Scuola => Gestione giuridica e retributiva contratti scuola secondo le tempistiche descritte, solo ed esclusivamente per ciò che concerne le "Supplenze brevi e saltuarie". Tali contratti sono imputati a valere su specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR che, a differenza degli altri capitoli su cui sono imputate le supplenze annuali o fine al termine delle attività didattiche, sono soggetti ad un limite di stanziamento annuo.
Le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche non dovranno in nessun modo essere qualificate sul sistema di cooperazione applicativa come supplenze brevi e saltuarie in quanto le medesime gravano su ruoli di spesa fissa degli uffici periferici del MEF
Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti concorrono alla valutazione dei Dirigenti scolastici e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei Dirigenti scolastici medesimi.