Facendo seguito alla nota prot. n. 25089 del 6/08/2021, con nota 26615 del 26/08/2021, il MI ha fornito specifiche indicazioni in ordine al conferimento di supplenze sui posti eventualmente residuati all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
Com’ è noto l’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) prevede che “Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies.”
L’anzidetta previsione normativa aggiunge, altresì, che: “Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo.”
In particolare, il richiamato periodo ottavo prevede che “Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5- quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.”
Per effetto di tale esplicito richiamo alle previsioni del comma 5-sexies, deve ritenersi che, analogamente a quanto veniva stabilito da detto comma, in ordine alla copertura mediante supplenze, dei posti a suo tempo residuati all’esito delle operazioni di mobilità straordinaria, anche i posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili, a conclusione della procedura selettiva in corso di svolgimento sono ricoperti mediante incarichi a tempo determinato, nelle more dell’eventuale svolgimento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie.
In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, i posti disponibili potranno essere gestiti, analogamente a quanto previsto per lo scorso anno scolastico mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Non essendo ancora possibile, allo stato attuale, valutare se ricorrano i presupposti per l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies, si evidenzia altresì la necessità di inserire nei contratti di supplenza un’apposita clausola risolutiva per l’eventualità in cui dovesse essere successivamente individuato un avente diritto alla nomina.