Il M.I., con nota 9168 del 9/06/2020, ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.
La nota, oltre ad un paragrafo sul Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali, contiene in particolare chiarimenti sulla pubblicità degli esiti degli scrutini.
In proposito, proponiamo una circolare che le scuole possono utilizzare per comunicare le modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie e relativi all'ammissione agli esami del II ciclo. (SCARICA IL FAC-SIMILE).
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Classi intermedie
Per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In proposito, è opportuno predisporre uno specifico avviso con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).
Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva.
Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il Dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni.
In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Il Dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.
Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione è soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.
In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato, dell’attribuzione del credito scolastico e degli esiti finali non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.