Sinergie di Scuola

L’articolo 1 del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ha previsto che tra le misure dei prossimi dPCM ci potrà essere: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:

  1. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

L’articolo 5 prescrive, nelle more dell’adozione dei prossimi DPCM, “l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private … e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali”.

In proposito, il MI, con la nota 1813 dell'8/10/2020, richiama le seguenti norme:

Nota 20 agosto n. 1466:In sintesi: il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati, ex art. 2087 cc, da parte del datore di lavoro (e, nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, da parte dei Dirigenti scolastici)”, sono confermate le disposizioni impartite con il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico.

D.M. 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 il quale precisa: “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che:

  • Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.
  • Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.

Nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529: “l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”. Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)”.

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