L’esercizio del diritto all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità, per cui dovranno essere iscritti alla scuola primaria quei bambini che compiono i sei anni entro il mese di dicembre.
In un'interessante nota dell'U.S.R. per la Liguria (nota prot. n. 1075/2011) vengono fornite alle scuole indicazioni utili relativamente agli adempimenti previsti per il passaggio di alunni disabili da un ordine di scuola al successivo.
La normativa vigente demanda ai genitori, o agli esercenti la potestà genitoriale, la presentazione della documentazione attestante la situazione di handicap del minore alla scuola di nuova iscrizione. Pertanto, la scuola che riceve tale documentazione si metterà in contatto con la scuola di precedente frequenza, la quale, acquisito il consenso dei genitori, attiverà le procedure previste dalla C.M. 1/88 in funzione della prosecuzione del PEI attivato nella scuola di provenienza, e dall’art. 14 L. 104/92, comma 1, in riferimento alla continuità didattica.
La collaborazione con i servizi è da intendersi non finalizzata a definire l’idoneità dell’alunno alla scuola di futura frequenza o viceversa, ma ad assicurare le opportune informazioni e ad attivare, congiuntamente all’Ente locale, i necessari interventi affinché la scuola ricevente predisponga quanto necessario per la migliore accoglienza dell’alunno.
In qualche caso, è possibile prevedere il rallentamento dell’avvio della scolarizzazione primaria per consentire al bambino disabile l’acquisizione di abilità tali da renderlo maggiormente autonomo nell’apprendimento; in tali situazioni si prevede la possibilità di attivare il così detto “anno ponte”.
Anche in questo caso, l’alunno soggetto all’obbligo dovrà essere regolarmente iscritto alla scuola primaria; in forza di un progetto elaborato dai docenti della scuola dell’infanzia e deliberato anche dagli OO.CC. della scuola primaria, potrà iniziare la frequenza presso la scuola dell’infanzia per poi transitare alla scuola primaria nell’arco dell’anno, secondo quanto previsto dal PEI, nel momento ritenuto più opportuno.
Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l’avvio del percorso scolastico.
Analoga attenzione deve essere posta alla regolarità e fluidità del percorso scolastico, che deve consentire, anche agli alunni disabili, di poter usufruire di tutte le opportunità che il sistema scolastico e formativo offrono. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza, ma è bene ricordare che la promozione o meno dell’alunno, sia pure disabile, è competenza esclusiva degli organi collegiali nella sola componente docente.
L’alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI. Quindi l’alunno non può essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l’alunno stesso. La valutazione, e di conseguenza l’esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pre-giudizi rispetto all’idoneità o meno della struttura di futura frequenza.