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Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.

Il chiarimento è contenuto nel parere n. 36667 del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in risposta ad un quesito proveniente dall'Agenzia del territorio di Roma, alla quale si applica il CCNL comparto ministeri del 16 maggio 2001 che all'art. 23 ha disciplinato la fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo parziale.

In tale clausola si prevede che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano appunto gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.

Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce che le ferie, le festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno, individuando specifiche deroghe.

Tra queste deroghe non è menzionato il caso del congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del D.Lgs. n. 151 del 2001 e, pertanto, ad avviso del DFP, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nella clausola, precisandosi che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è fissata in precedenza.
Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente.

Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del part-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, sempre ad avviso del DFP, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.

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