Nel confermare il precedente orientamento espresso con l'interpello n. 31/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 1 del 27/01/2012, ha ribadito alcuni aspetti inerenti i seguenti punti:
- sussistenza di un preavviso con il quale i permessi devono essere richiesti dal lavoratore avente diritto;
- individuazione di chi – datore di lavoro o dipendente – stabilisce le date di fruizione del permesso;
- facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso.
A tali problematiche la Direzione Generale per l'Attività ispettiva aveva già risposto evidenziando tra l’altro la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:
- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.