Sinergie di Scuola

Con riferimento al rapporto tra il congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 e il TFR è recentemente intervenuto l’Inps, che con messaggio n. 13013 del 17 giugno 2011 ha chiarito che il lavoratore, durante il periodo di congedo straordinario, non ha retribuzione utile ai fini del TFR.

Ricordiamo che la disposizione in esame prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo straordinario durante il quale il richiedente ha titolo a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.
Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente (per il 2011, il limite massimo per l’indennità per congedo straordinario è stabilito in € 44.276,33 di cui € 34.331,00 a titolo di indennità economica annua e € 9.945,33 per la copertura della contribuzione figurativa).

Durante il suddetto periodo il rapporto di lavoro è sospeso e il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre, il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

In materia di trattamento di fine rapporto, l’articolo 2120 del c.c. - con riguardo ai casi di sospensione del rapporto di lavoro durante i quali deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività lavorativa – fa espresso riferimento alle cause ex articolo 2110 del c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), nonché a quelle per le quali sia prevista l'integrazione salariale.

Fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva, il lavoratore – conclude l’Inps - durante il periodo di congedo straordinario non ha retribuzione utile ai fini del TFR.

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