Con il D.I. 29/12/2020, n. 182 sono state definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal D.Lgs. 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle Istituzioni scolastiche.
Per quanto riguarda le operazioni previste in avvio del prossimo, riportiamo di seguito alcune FAQ del Ministero.
Cos’è il PEI provvisorio? Va redatto ogni anno?
Il PEI provvisorio, introdotto dal D.Lgs. 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l’inclusione da attivare l’anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI provvisorio è usato il normale modello (Allegato A al Decreto 182/2020), ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All’inizio dell’anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e approvato il PEI per l’anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola [si vedano le Linee guida a pag. 11 (incontri del GLO) e a pag. 64 (PEI redatto in via provvisoria)].
Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il 30 giugno, ma cosa si intente esattamente per neo iscritti? Riferiti all’anno in corso 2020/2021 oppure per il prossimo a. s. 2021/2022?
Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola a settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano ma nell’anno in corso 2020/2021 non erano certificati e non hanno quindi un PEI già approvato per loro.
È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?
È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato di norma entro ottobre (art. 7, comma 2, lett. g) e questo significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del “fare scuola” per tutti gli alunni.
Il GLO deve essere istituito formalmente entro giugno 2020 o per l’inizio dell’a.s. 2021/2022, contestualmente all’adozione del nuovo modello di PEI?
In base all’art. 3, comma 8 del Decreto 182/2020, il Dirigente scolastico definisce con proprio decreto, a inizio dell’anno scolastico e sulla base della documentazione presente agli atti, la configurazione del GLO.
In mancanza di insegnanti all’inizio anno scolastico, sia curricolari che di sostegno, come si può redigere correttamente e organicamente il nuovo PEI, entro il 31 ottobre?
Il PEI va approvato di norma entro la fine di ottobre (D.Lgs. 66/2017, art. 7, comma 2/g) il che significa che delle eccezioni sono possibili se sono motivate e rimangono tali. Ricordiamo anche che la responsabilità della redazione del PEI è del GLO, non solo del docente di sostegno e che possono redigere e approvare il PEI i docenti assegnati alle classi, anche se supplenti.