Con un nuovo interpello il Ministero del Lavoro risponde a due quesiti di Federambiente relativamente alla fruzione dei giorni di permesso per l'assistenza ad un familiare disabile grave di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.
L'interpello n. 24 dell'1/08/2012 torna, in particolare, sul discorso del riproporzionamento dei suddetti permessi nei casi in cui, nello stesso mese, il dipendente fruitore dei permessi abbia beneficiato di altre tipologiedi permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nell’arco del mese di riferimento.
Come già affermato in passato con risposta ad interpello n. 21/2011– riferita alla problematica relativa al riproporzionamento dei permessi in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese –, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto si tratta comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. Per il Ministero "l’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all’art. 33, della L. n. 104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi".
Il secondo quesito riguarda invece il caso del dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19): in questa ipoptesi, ha diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione oppure deve essere fruito in misura intera?
Per il Ministero, in tale sitauzione "appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti", in base ai criteri indicati dall’Inps con circ. 128/2003, secondo la quale viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata.