La nota prot. n. 7749 dell'1/08/2014 contiene alcuni chiarimenti sull’utilizzo dei docenti dichiarati inidonei all’insegnamento, ma idonei ad altri profili.
Innanzitutto, il Miur ricorda che i docenti dichiarati permanentemente inidonei all’insegnamento dopo il 1° gennaio 2014, qualora facciano domanda per passare nei profili Ata in corso d’anno, avranno la decorrenza giuridica dall’anno scolastico successivo con il raggiungimento della sede al 1° settembre. La presentazione della domanda è su base volontaria.
Sempre presentando apposita domanda, il docente inidoneo, in attesa di transitare nei ruoli Ata, può essere utilizzato nell’istituzione scolastica di servizio in attività legate all’attuazione del POF.
Nel caso di docenti dichiarati temporaneamente inidonei all’insegnamento, essi possono chiedere l’utilizzazione in altri compiti prioritariamente nel comparto scuola. In questo caso va sottoscritto un nuovo contratto di pari durata dell’inidoneità. La richiesta di utilizzazione può essere presentata in qualsiasi momento, dopo l’esito della visita collegiale, durante l’assenza per malattia, ma non oltre due mesi prima della scadenza del periodo stesso di inidoneità e comunque dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007 (1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo).