I docenti neo assunti sono tenuti a effettuare il periodo di formazione e di prova. La Legge 107/2015 (“Buona Scuola”) disciplina tale periodo di formazione e di prova. Il D.M. 850 del 27 ottobre 2015 del Miur individua obiettivi, attività formative, modalità di verifica e criteri per valutare, nel periodo di formazione e prova, il personale docente ed educativo.
Determinante è il ruolo del docente tutor, che affianca il docente nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale.
I compiti del docente tutor
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 850/2015:
1. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti.
2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti all'allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.
4. Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.
5. All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell'attività del tutor può essere valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge.
Il tutor nell'a.s. 2019/2020
Con riferimento all'a.s. 2019/2020 restano confermate le regole già in atto gli scorsi anni scolastici. Tutte le indicazioni sono contenute nella nota 39533 del 4/09/2019. Per quanto riguarda i tutor, in particolare bisogna fare riferimento a:
d) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei Dirigenti scolastici
Per ciò che concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 850/2015. L’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.
In questo quadro, va valorizzata la figura del tutor accogliente che assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come “mentore” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. D.M. 249/2010); la sua individuazione spetta al Dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.
Ad ogni docente in periodo di prova verrà assegnato un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor. Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali di cui alla lettera a) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1, comma 124 della Legge 107/2015.
Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota-parte dei finanziamenti per attività regionali. Le iniziative, che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, metteranno al centro la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, counceling professionale, ecc.).
I Dirigenti scolastici procederanno all’individuazione tempestiva dei tutor per i docenti in anno di formazione, prospettando loro gli impegni previsti (per cui si rimanda a quanto previsto nel D.M. 850/2015), tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale. Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.
Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al Dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di verifica e apprezzamento della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma l’impegno del Dirigente scolastico nell’osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neo-assunti prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra il Dirigente scolastico e i tutor.