Sinergie di Scuola

Nel ricordare che per l'aggiornamento delle GAE per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 la domanda dovrà essere inviata - esclusivamente - con modalità telematica tramite Istanze online entro il 16 maggio 2019, pubblichiamo di seguito le FAQ del Miur:

1. Domanda: Cosa vuol dire il messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?

Risposta: il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste ( non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva )” si verifica in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti:

  • quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis. In questo caso l’ufficio provinciale, verificato che l’anomalia è nel codice fiscale, deve utilizzare la funzione Reclutamento=>Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente ed Educativo=>Rettifica Anagrafica. Potrebbe non riuscire perchè lo stesso codice fiscale è presente nelle graduatorie d’istituto per altro identificativo. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà fare una richiesta AOL di modifica base dati;
  • quando l’aspirante non è presente nelle GaE. In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. L’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo;
  • quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento. In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche.

Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio procede al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda. Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.

2. Domanda: Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti, ma non riesco a presentare la domanda perchè risulto già inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli. Come posso fare?

Risposta: Poiché l’istanza non consente lo scioglimento della riserva per ricorso pendente, l’aspirante si deve rivolgere all’ufficio per chiedere, ove ne abbia titolo, la cancellazione della riserva “T”. Successivamente potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “aggiornamento” in quanto già presente nella banca dati delle graduatorie ad esaurimento.

3. Domanda: Sono stato immesso in ruolo con clausola risolutiva per effetto dell’inserimento in GAE a seguito di provvedimento giurisdizionale. Posso aggiornare la mia posizione in graduatoria?

Risposta: No, in quanto l’assunzione in ruolo comporta il depennamento da tutte le graduatorie ad esaurimento.

4. Domanda: Sono inserita nelle GAE della scuola primaria e dell’infanzia: nella sezione G1 (anche E1) dichiarazione dei servizi, a cosa serve la voce rivalutazione del servizio? Fa riferimento solo alla scuola secondaria?

Risposta: Sì, fa riferimento solo alla scuola secondaria in quanto sulla scuola dell’infanzia e primaria non ci sono effetti derivanti dal cambio delle classi di concorso, caso per il quale la rivalutazione dei servizi è stata prevista.

5. Domanda: E’ possibile richiedere la valutazione dei servizi già dichiarati (specifico o non specifico)?

Risposta: Sì, come previsto dalle sezioni E1 e G1 del modello di domanda, ma solo per la scuola secondaria. La rivalutazione, infatti, è prevista nei soli casi in cui più classi di concorso siano confluite in una nuova classe di concorso e questo determini, nella graduatoria di arrivo, un punteggio migliore di quello a suo tempo ottenuto con la conversione automatica.

6. Domanda: La nota 31 del modello di domanda recita: “31. Indicare la graduatoria solo se si riferisce al servizio non specifico che si valuta al 50%.....”mentre l’istanza obbliga alla dichiarazione del codice della graduatoria su cui il servizio è stato prestato, anche quando il servizio da dichiarare è specifico. In tale ultimo caso, rischio che il servizio venga valutato al 50% se popolo il campo “graduatoria” nella dichiarazione dei servizi?.

Risposta: No, la verifica se è al 50% o al 100% è operata dal sistema automaticamente in funzione dell’anno in cui il servizio è stato svolto. Infatti, poichè a decorrere dall’a.s. 2017/2018 è intervenuto il cambio dei codici delle classi di concorso e quindi lo stesso codice potrebbe essere specifico (e quindi valutato al 100%) o aspecifico (e quindi valutato al 50%) in funzione dell’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato, è corretto dichiarare sempre la graduatoria su cui è stato svolto il servizio. Quindi, fino all’a.s. 2016/17 devono essere indicati i codici previsti dal D.M. 39/98 e dal D.M. n. 201/99, mentre dal 2017/18 devono essere indicati i codici del D.P.R. 19/2016.

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