Con il D.M. prot. n. 832 del 10/11/2014 il Miur ha dettato istruzioni per l'attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno.
L'art. 1 illustra la procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale: le offerte formative saranno trasmesse dalla competente Direzione generale alla Direzione generale per il personale scolastico per il successivo inoltro agli Uffici scolastici regionali. I dirigenti preposti agli USR provvedono all’individuazione dei contingenti distinti tra i vari gradi di scuola, tenendo conto delle necessità di personale specializzato.
L'art. 2 riguarda l'istituzione e l'attivazione dei percorsi: i corsi sono istituiti e attivati dalle Università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 e relativi allegati, anche all’acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, d’intesa con il Direttore dell’USR, che valuta la coerenza della proposta con il d.m. n. 249 del 2010 e con quelli di cui al citato d.m. 30 settembre 2011. Resta ferma la distinzione dei percorsi tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado.
L'art. 3, dal titolo "Norme transitorie e finali", prevede che i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, sono ammessi in soprannumero ai percorsi oggetto del decreto.
I candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, possono a domanda riprendere la frequenza del percorso in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti.