Con la nota prot. 7526 del 24/07/2014 il Miur ha risposto ad alcuni quesiti concernenti la corretta valutazione dei titoli e servizi per le graduatorie di istituto.
Questi i chiarimenti forniti dal Ministero:
- Non dà luogo a punteggio come altro titolo, in altra classe di concorso, l’abilitazione conseguita dai docenti che si sono iscritti con riserva nella II fascia, in quanto trattasi di titolo non posseduto alla data di scadenza della domanda.
- L’inclusione nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 non dà diritto all’inclusione nelle graduatorie di II fascia, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita dai vincitori solo all’atto dell’assunzione in ruolo.
- Le disposizioni di cui al punto B2 della Tabella A di valutazione dei titoli di II fascia, si applicano anche ai servizi di insegnamento antecedenti all’anno 2000, prestati in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata.
- In analogia a quanto previsto per i docenti di II fascia, è consentito anche ai docenti di III fascia sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole.
- In considerazione dell’istituzione delle nuove tabelle di valutazione di II e III fascia, è possibile rivalutare titoli e servizi precedentemente dichiarati a cui, in virtù delle precedenti tabelle di valutazione, era stato attribuito un punteggio inferiore. A tal fine le istituzioni scolastiche operanti dovranno scomputare il suddetto punteggio dal punteggio precedente ed attribuirlo ex novo. Non dà pertanto luogo all’esclusione dalle graduatorie l’aver riproposto a tal fine titoli precedentemente dichiarati.
- I docenti di III fascia che chiedono l’inserimento nelle graduatorie di istituto dei Licei Musicali, devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i docenti di I e II fascia, secondo l’allegato E al DPR 89/2010, fatta eccezione per la sola abilitazione.
- I docenti in possesso del diploma ISEF non possono far valere come altro titolo la laurea quadriennale in Scienze motorie, né le lauree di nuovo ordinamento (LS o LM) ad essa corrispondenti.
- I vincoli rispetto ai periodi e punteggi valutabili (6 mesi e 12 punti) e ai servizi contemporanei sono da applicare in modo indipendente tra le fasce e, con riferimento alla III fascia tra i singoli insegnamenti, ivi compreso quanto previsto nella nota 15 della tabella B. Analogamente è possibile dichiarare, nel rispetto dei vincoli suddetti, come non specifici servizi già dichiarati in altra fascia o nelle graduatorie ad esaurimento.
- La certificazione “Nuova ECDL” è assimilabile alla certificazione ECDL prevista nelle tabelle di valutazione di II e III fascia. Pertanto le Scuole operanti attribuiranno alla suddetta nuova certificazione, sia nella II che nella III fascia, il punteggio spettante secondo la seguente graduazione: Livello Base 1 punto; Livello Advanced 2 punti; Livello Specialised o Livello Professional 3 punti.
- Il servizio prestato nelle classi di concorso A096 e A097 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II° e I° grado) è valutabile come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A546 e A545 (Lingua Tedesca negli Istituti, di II° e I° grado). A tal fine le istituzioni scolastiche operanti integreranno il punteggio calcolato come servizio aspecifico dal Sistema Informativo, utilizzando l’apposita funzione di rettifica punteggi calcolati dal Sistema Informativo.
- Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.
- La compilazione della sezione riepilogativa “Valutazione dei titoli culturali…” alla pagina 9 dei Mod.A2 e A2bis relativamente alla votazione del titolo di accesso o di altri titoli già valutati in precedenza, non è motivo di esclusione in quanto prodotta, come peraltro indicato nel modello “ai soli fini della validazione del punteggio già proposto dal SIDI”.
- Consentono l’accesso alla terza fascia per posti di personale educativo anche la laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell’educazione nonché le lauree 65/S e LM-57 in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua.
- Non è valutabile, nella graduatoria dell’infanzia, come seconda abilitazione, il Diploma Magistrale qualora utilizzato come titolo di accesso anche per la scuola primaria, e viceversa.