Sinergie di Scuola

Collaboratore scolastico

Innanzitutto chiariamo che il parere di cui ci occuperemo non è ancora stato "formalizzato" dall'ARAN con apposito orientamento applicativo, ma rappresenta unicamente la risposta data dall'Agenzia ad un circolo didattico che l'aveva direttamente interpellata sulla questione.

Il quesito della scuola, richiamato da alcune organizzazioni sindacali, riguarda l’Allegato A del CCNL 18 gennaio 2024 che, per quanto concerne la descrizione delle specifiche professionali del collaboratore scolastico, include anche l’assistenza necessaria, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. In proposito, l'istituzione scolastica chiede "se siano da ricomprendere anche attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime ed al cambio dei pannolini.”

L'ARAN richiama il contenuto della tabella A del CCNL inerente alle specifiche professionali dei singoli profili e in particolare quanto stabilito per la figura del Collaboratore scolastico:

  • vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Con riferimento alla “cura dell’igiene personale”, l'Agenzia sottolinea come si tratti di mansioni che il collaboratore deve svolgere nei confronti degli studenti normodotati, mansioni che si aggiungono a quelle già presenti nel contratto, relativamente agli studenti con disabilità. E in proposito, cita lasentenza 30/05/2016, n. 22786, Cassazione, pen., Sez. VI, nella quale “non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale”, ma anche si precisa che “il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività”.

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