Un alunno dislessico non può essere bocciato per insufficienze in alcune materie se non si è tenuta in debito conto la situazione globale.
Il Tar Lazio, con la sentenza 31203 del 23 agosto 2010, ha infatti stabilito che il non tener conto del disturbo di apprendimento dell’alunno determina l’illegittimità del provvedimento che decide la sua non ammissione alla classe successiva.
Deve invece “potersi esigere dal consiglio dei docenti di tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti”.
Nel caso di specie il Consiglio dei docenti, nella formulazione del giudizio di non promozione, ha chiaramente omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dell’alunno (dislessia) e nel documento in esame non è neppure rinvenibile alcuna autonoma e comparativa valutazione, così come la normativa vigente prescrive.
L'atto impugnato pertanto risulta quanto mai generico e incongruo, posto che nella specie si limita a sostenere la mancata ammissione alla classe successiva “…al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà…” .
Quanto sopra evidenzia come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico e pertanto vada annullato.