La circolare n. 16 del 29/03/2013 della Ragioneria Generale delo Stato riepiloga le novità introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 all’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 in materia di Anagrafe delle prestazioni.
Sebbene le indicazioni in essa contenute riguardino la comunicazione dei compensi erogati da parte di soggetti pubblici e privati per incarichi conferiti o autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) ai propri dipendenti, ci sembra utile riportare una precisazione riguardante la tempistica degli adempimenti.
L’articolo 1, comma 42, lettera e) della citata legge ha sostituito il comma 11 dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che “Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso (…), i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti stessi”.
La novella introdotta dalla norma impone pertanto che questi compensi, erogati successivamente all’entrata in vigore della norma (28/11/2012), siano soggetti alla prevista comunicazione entro i termini prescritti.
Ma cosa fare per gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 27 novembre 2012?
In merito ai compensi erogati anteriormente al 28 novembre 2012 - precisa la Rgs -rimane invariato il termine del 30 aprile 2013 per l’invio delle comunicazioni sul sito www.perlapa.gov.it.