Anche l'Inps sia adegua alle decisioni del Tar del Lazio in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Con messaggio n. 3366 del 18/05/2015, l'Istituto richiama i contenuti delle sentenze nn. 5711 e 5714 del 17/4/2015, con le quali il giudice, accogliendo i ricorsi promossi dalla FLP-CGIL e dalla UILRUA, Ricerca, Università e Afam contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha annullato la circolare n. 2 del DFP del 17/02/2014, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni e relativa all’applicazione dell’art. 55-septies, D.Lgs. n. 165/2001, comma 5-ter, come novellato dalla L. 125/2013, dichiarandone l’illegittimità nella misura in cui impone ai dipendenti di giustificare l’assenza dal servizio per l’espletamento di tali visite avvalendosi "dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare sul sito e in rivista, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che la novella legislativa non possa avere un carattere immediatamente precettivo ma che, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, necessiti di "una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento".
Pertanto, in attesa di eventuali ulteriori indirizzi applicativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (che ad oggi non sono ancora intervenuti) e di una rivisitazione della disciplina contrattuale che regoli la materia con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le aree di contrattazione, è necessario fare riferimento alle modalità definite da orientamenti giurisprudenziali consolidati e alla configurazione delineata dagli orientamenti applicativi forniti dall’ARAN.
Quindi, le assenza ascrivibili alle predette fattispecie per l'Inps potranno essere imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, restando impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire dei permessi per gravi motivi personali o familiari, dei brevi permessi o dei permessi a recupero in luogo dell’intera giornata di assenza per malattia, per la quale l'Inps ricorda che operano le decurtazioni previste dall’art. 71, comma 1, l. 133/2008 (per cui sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio) e che rileva ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Nel caso in cui l’assenza per l’espletamento di tali visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia ovvero permessi per gravi motivi personali o familiari, il dipendente:
- dovrà produrre attestazione - di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato - che riporti anche l’orario della prestazione: l’attestazione deve contenere l’indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura presso cui si è effettuata la prestazione;
- dovrà - nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro - comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l’effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico, l’esigenza di assentarsi al fine di consentire all’amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all’assenza de qua ed adottare le misure che il caso richiede.
Sul tema anticipiamo che nel numero in uscita di Sinergie di Scuola un articolo di Francesca Romana Ciangola approfondirà la questione, fornendo indicazioni operative alle scuole nella trattazione di questa tipologia di assenza.