L’art. 18, comma 3 del CCNL Scuola, nell’ambito del più generale diritto alla aspettativa, dispone che: "Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova".
Anche il legislatore è intervenuto sula materia con il c.d. Collegato lavoro, ovvero la Legge. 183/2010, che al comma 1 dell’art. 18 così prevede: "I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato".
In proposito, una recente sentenza della Corte dei conti, analizzata nell'articolo di Francesca Romana Ciangola (in Sinergie di Scuola n. 79/2018), offre importanti indicazioni pratiche sul corretto modo di intendere il rapporto di lavoro e i diritti e i doveri contrattuali, trattando della aspettativa richiesta da una docente per realizzare una diversa attività lavorativa. In particolare, vengono illustrate le verifiche che il Dirigente scolastico deve effettuare prima di concedere il periodo di aspettativa.