Non è giustificato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, se l'infermità è imputabile a responsabilità del datore di lavoro.
Questo nel caso in cui, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) o di specifiche norme, il datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare le cause di nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 7946 del 7 aprile 2011, ha però precisato che incombe al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza e il superamento del periodo di comporto, e le mansioni espletate.