Sinergie di Scuola

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 98/2011, l’amministrazione può disporre il controllo sulle assenze per malattia dei propri dipendenti secondo valutazioni discrezionali del dirigente, che deve individuare i casi per i quali richiedere il controllo, considerando con oggettività la condotta complessiva del dipendente, le esigenze funzionali e organizzative e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.

Ci sono però dei casi per i quali la norma prevede che la richiesta della visita fiscale, da parte del dirigente, sia obbligatoria: quando l’assenza per malattia si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a giorni non lavorativi. Al riguardo, la circolare n. 3/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che nei giorni non lavorativi sono da includere anche gli eventuali giorni di ferie o permessi o il cd. giorno libero conseguente alla strutturazione particolare dell’orario di lavoro settimanale del dipendente.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dal CCNL 2006/09 art. 17 comma 12, “il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private”.

Le fasce orarie di reperibilità, definite dal D.M. 206/2009, sono le seguenti: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, anche festivi e/o non lavorativi.

Non tutti i dipendenti debbono però essere sottoposti alla visita. Sono infatti esclusi dall’obbligo della reperibilità i dipendenti assenti per:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita (comprese le assenze per l’effettuazione della terapia e per i postumi della terapia);
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (non è richiesto un grado minimo di invalidità).

Allo stesso modo, sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato (= una sola visita per ciascun periodo di assenza).

Ovviamente è ripristinato l’obbligo della reperibilità nel caso di prolungamento della prognosi iniziale.

Ma cosa accade se il dipendente è assente alla visita fiscale o non ha comunicato il cambio di domicilio? E i controlli prenatali sono assimilabili alle assenze per malattia?

Le risposte a queste e ad altre domande sono contenute nell'articolo di Mara Bonitta nell'articolo "Visite fiscali, assenze per visite e terapie, salute e gravidanza" pubblicato sul num. 42 di Sinergie di Scuola. All'articolo sono allegati anche alcuni modelli che renderemo disponibili in questi giorni.

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