Con una recente sentenza del Tar per la Puglia, sezione di Bari (n. 1266 del 24/09/2015), i Giudici hanno accolto il ricorso dei genitori di un
a minore non ammessa alla classe successiva, nonostante la diagnosi di deficit di attenzione e iperattività.
Nel dettaglio, una studentessa non era stata ammessa alla seconda classe di un liceo artistico, non tenendo conto del disturbo evolutivo cui la ragazza era soggetta.
Con precedente ordinanza, lo stesso Tar aveva rilevato che “la minore non necessitava di sostegno, come attestato dall’Asl e segnalato dalla famiglia, bensì di un piano didattico personalizzato, preordinato a calibrare il percorso scolastico al disturbo evolutivo da cui è affetta”. Il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, ha successivamente confermato le suddette considerazioni e condividendo le argomentazioni svolte dal giudice “con particolare riguardo alla mancata attivazione del piano didattico personalizzato, preordinato a calibrare il percorso scolastico al disturbo evolutivo da cui è stata ritenuta affetta la minore in questione”.
“Il gravame – scrive il Tar - è incentrato sulla violazione del diritto del minore affetto da deficit di attenzione e da iperattività a fruire di un percorso individualizzato e personalizzato, in considerazione del quadro normativo di riferimento in subiecta materia.
La scuola ha potuto disporre della diagnosi di uno specialista e di quella di una struttura pubblica (l’ASL di Bari), risalenti -rispettivamente- al 2005 e al 2009; ciononostante, non ha ritenuto di attivare tempestivamente le misure compensative previste dalla legge privando la minore del doveroso supporto (l’art. 5 della legge n. 170/2010 come interpretato nelle successive circolari ministeriali del 27.12.2012 e del 6.3.2013)”.
Per tali ragioni, il Tar per la Puglia, ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, confermando l’ammissione della minore alla classe superiore.