L’abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata operata dall'art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, ha causato non poche difficoltà ai dipendenti pubblici e agli uffici addetti alla gestione del personale.
A tale proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto con parere n. 3294 del 6/08/2012, e, in estrema sintesi, ha affermato che:
- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate in corso di rapporto entro il 5 dicembre 2011, anche se successivamente alla scadenza del termine semestrale in cui l'interessato ha avuto conoscenza del fatto, fermo restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell'equo indennizzo e del rimborso spese;
- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro la scadenza del termine semestrale decorrente dalla conoscenza dell'infermità o della lesione da parte dell'interessato (termine di decadenza per la concessione dei benefici economici) e, quindi, anche successivamente al 5 dicembre 2011, per fatti verificatisi comunque entro tale data;
- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto (termine di decadenza per il riconoscimento della pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011.
Resta ferma in ogni caso la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.