Certificare l'assenza per malattia
La circolare n. 2 del 28 settembre 2010 interviene, per l’ennesima volta, in tema di assenze per malattia e trasmissione telematica dei certificati a cura dei medici certificanti l’assenza.
La circolare ribadisce che il regime “speciale” riguarda i dipendenti pubblici privatizzati, e non quelli ancora soggetti ad un regime pubblicistico come, ad esempio, i magistrati e le forze dell’ordine.
Di conseguenza, solo i dipendenti pubblici privatizzati hanno l’obbligo di ricorrere ai medici pubblici convenzionati per giustificare l’assenza, e a loro volta i soli medici pubblici convenzionati hanno l’obbligo, pena gravi sanzioni, di osservare la trasmissione telematica dei certificati.
I medici privati non sono sottoposti a quest’obbligo, quindi possono fruire della vecchia certificazione cartacea per giustificare i pubblici dipendenti che ricorrano alle loro cure.
Pubblici dipendenti che, a loro volta, non possono in ogni caso, sempre a norma delle numerose riforme Brunetta, ricorrere alle certificazioni private, potendo giustificare l’assenza, per malattia superiore a 10 giorni o comunque dopo il secondo evento morboso nell’anno, esclusivamente ricorrendo a una struttura pubblica o un medico convenzionato con il SSN.
Tiriamo le somme: i dipendenti pubblici “privatizzati” debbono giustificarsi, in molti casi, tramite medici pubblici. I medici pubblici debbono trasmettere telematicamente i certificati, i medici privati no. Però i dipendenti pubblici possono giustificarsi tramite i medici privati solo in casi particolari.
Quindi, attenzione alle casistiche che consentono di rivolgersi a un medico privato per giustificare l'assenza per malattia.