Con avviso del 28/07/2014 il Ministero della Giustizia ha informato che sono state realizzate le modifiche tecniche al sistema informativo per il rilascio del certificato contenente le condanne per i reati previsti dal codice penale agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies o nel caso di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Gli uffici locali potranno quindi rilasciare un certificato denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”, contenente le iscrizioni relative a condanne per i seguenti reati: la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori; la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all’articolo 25-bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse.
In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Per quanto sopra, l'acquisizione del consenso dell'interessato viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato. Il Ministero ha quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.
Il certificato deve essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni quando intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato.
La richiesta va effettuata tramite il modello 6A già in uso per le pubbliche amministrazioni.
Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA” utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario.
Il rilascio del certificato è gratuito.