L'art. 21 dell'Ipotesi di CCNL sottoscritta il 14 luglio riguarda la transizione di genere e così prevede:
1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e s.m.i. e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell’alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del d.lgs. n. 165 del 2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all’identità di genere del lavoratore.
2. Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.
In proposito, con comunicato del 17 luglio, il Ministero ha pubblicato alcuni chiarimenti:
In merito alla norma sull’identità alias per i docenti in transizione di genere, contenuta nel contratto di Istruzione, università e ricerca, si precisa che si tratta di una clausola già presente in tutti i contratti della Pubblica Amministrazione, da ultimi quelli sugli Enti locali, e sulla Sanità.
La clausola trova fondamento in una legge del 1982 e in alcune sentenze della Corte costituzionale sulla transizione di genere. Consente il cambio del nome all’interno dell'istituto scolastico per coloro che abbiano già iniziato il percorso di transizione di genere, il che presuppone preventivi passaggi giudiziari e sanitari.
La clausola è nata da un confronto tra i Sindacati e l’Aran.