Recentementela Ragioneria Territoriale di Reggio Emilia (nota prot. n. 45154 del 6/12/2012) si è espressa sulla possibilità, per i collaboratori scolastici di ruolo, di richiedere aspettativa ai sensi art. 18 c. 3 C.C.N.L. 29.11.2007 per accettare incarichi con contratti art. 40 su posti disponibili di assistente amministrativo.
Premesso che per tale specifica fattispecie esiste l’art. 59 del medesimo CCNL che permette all’interno dello stesso comparto di accettare incarichi per la stessa motivazione, la Rts ritiene non opportuno il ricorso all’aspettativa per famiglia prevista dal comma 3 dell’art.18, perchè la medesima è preordinata alla realizzazione di una diversa attività lavorativa (privata o pubblica in diverso comparto).
Il medesimo orientamento era già stato espresso dall'Aran il 14/12/2011, che aveva chiarito che l’art. 18, comma 3 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola prevede la concessione di un periodo di aspettativa per un tempo corrispondente ad un anno scolastico al dipendente della scuola a tempo indeterminato che volesse realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o superare un periodo di prova. Tale esperienza può essere effettuata in qualsiasi ambito lavorativo, pubblico o privato. Invece, gli artt. 36 e 59 del contratto disciplinano la possibilità per il personale docente e ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre.