Il ministero della Giustizia, con riferimento al Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 recante Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha pubblicato nei giorni scorsi due distinte note di chiarimento: la prima riferita alla portata applicativa, la seconda ai tempi di rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.
Innanzitutto è bene precisare cosa prevede la normativa: l’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
In pratica, il decreto legislativo n. 30 del 2014 prescrive, al comma 1, che "il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".
Il certificato quindi deve essere richiesto prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro.
Il successivo comma 2 dispone poi che "il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00". A tale proposito, secondo il Ministero della Giustizia, se si parla di datore di lavoro l'obbligo non può riferirsi all'utilizzo di volontari, perché al di fuori dell'instaurazione di un rapporto di lavoro il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, non assume la qualità di “datore di lavoro”.
Con riferimento ai tempi di attesa per ricevere il certificato, l’ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività del rilascio, che avverrà entro pochi giorni dalla richiesta (vai al modello). In attesa di riceverlo, i datori di lavoro pubblici possono però procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto acquisendo una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.