Manca poco: lunedì 17 e martedì 18 dicembre i docenti che parteciperanno alla prova preselettiva del concorso di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012 dovranno usufruire di un permesso per poter presenziare alla prova oppure dovranno ricorrere alle ferie (anche due giorni, in caso di trasferta).
Contrariamente al personale di ruolo, per il quale il CCNL scuola prevede la possibilità di richidere un permesso retribuito per la partecipazione ad esami, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2006-2009 “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti , per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2”. I permessi sono dunque non retribuiti e, come se non bastasse, al docente a tempo determinato non viene conferita la retribuzione ma viene interrotto il contratto e quindi conteggiato un giorno in meno di contribuzione figurativa.
L’alternativa è richiedere uno o più giorni di ferie. Sempre all'art. 19, comma 2, si legge: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”