Con il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili - è stata reintrodotta la misura del congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19. Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Lo stesso congedo spetta anche per i figli disabili gravi, senza limiti di età, anche in caso di chiusura di centri diurni. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per i figli tra i 14 ai 16 anni è possibile fruire del medesimo congedo, ma non è prevista alcuna indennità né contribuzione figurativa; permane il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.
Tali misure, entrate in vigore il 22 ottobre, al momento restano in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovviamente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario con diritto all'indennità al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Il Ministero dell’Istruzione dovrebbe al riguardo ripristinare i codici-SIDI specifici per l’assenza.