L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
Con la circolare 116 del 2/10/2020 l'INPS ha fornito indicazioni anche per quanto riguarda i lavoratori pubblici.
Congedo per i dipendenti della PA
In merito alle modalità di fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Il congedo spetta alle seguenti condizioni:
- il genitore richiedente non deve svolgere lavoro in modalità agile;
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
- il genitore deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
- il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
L'Inps illustra anche situazioni di compatibilità e incompatibilità nella fruizione dei congedi.
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
Per le Amministrazioni pubbliche la comunicazione del congedo di cui all’oggetto deve essere effettuata con l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 utilizzando il seguente Tipo Servizio:
17: Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli (art. 5 del decreto - legge 8 settembre 2020 n. 111) per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
I trattamenti economici relativi al congedo di cui all’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.
La contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è dovuta anche con riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.
Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR), si rinvia al messaggio n. 2968/2020.