In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2011, l’INPS ha emanato il messaggio 11 luglio 2011, n. 14448 con il quale fornisce le prime indicazioni, in attesa di conoscere eventuali diverse istruzioni del Ministero vigilante.
Nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.
Il differimento del congedo non può ovviamente essere richiesto nel caso in cui il parto avvenga in coincidenza della data presunta del parto oppure in data successiva, e neppure nelle ipotesi di parto prematuro se il ricovero del neonato non è strettamente correlato alla prematurità della nascita, ma è dovuto ad altri motivi. Per tale ragione, è necessario che la lavoratrice presenti apposita documentazione attestante il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso.
Inoltre, poiché il differimento del congedo è possibile compatibilmente con le condizioni di salute della lavoratrice, l’interessata, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, ha l’onere di acquisire le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro.
In caso di parto prematuro anche al padre è concessa la medesima possibilità, ma solo in caso di
decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre.