Non sono computabili nel periodo di congedo parentale i giorni festivi che non ricadono nel periodo stesso.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6742 depositata il 4 maggio 2012 è intervenuta nel caso di una lavoratricesi era vista conteggiare, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi, avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo. Con la conseguenza che il datore di lavoro aveva sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana.
In altri termini, la lavoratrice aveva scelto di interrompere il congedo parentale (predeterminato in quattro giorni settimanali) rientrando al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì), e riprendendo la fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo.
Nel caso in esame non è controverso il diritto della lavoratrice di usufruire dei congedo parentale di cui all'art, 32, primo comma, del D.Lgs. n. 151 del 2001 in modo frazionato o in singoli giorni, né quello di scegliere il giorno in cui rientrare al lavoro; l'unico punto controverso tra le parti è quello di stabilire se, qualora la lavoratrice rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale, i giorni di sabato o di domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro debbano essere computati, o meno, ai fini del congedo parentale.
La Cassazione ha precisato che in base alla struttura del congedo parentale frazionato, previsto esplicitamente dall'art. 32, primo comma, del D.Lgs. n. 151 dei 2001, la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientri al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Da ciò discende inoltre che i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale vengano computati nell'ambito dei giorni di congedo.
Si può pertanto concludere che i i giorni festivi che non ricadono nel periodo di congedo parentale non sono computabili come giorni dì fruizione del congedo stesso. Pertando, il sabato e la domenica sono esclusi dal periodo di congedo parentale in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita. Analogo discorso vale nell'ipotesi di interruzione del congedo nel giorno prefestivo nel caso di festività infrasettimanali.