Sinergie di Scuola

Supplenze

Il MIM ha pubblicato la versione aggiornata del documento contenente istruzioni operative per la gestione in cooperazione applicativa con MEF dei contratti annuali e fino al termine delle lezioni a personale scolastico con artt. 47 e 70 del CCNL 2019/2021,

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 47 il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

L'art. 70 invece dispone che il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. Anche in questo caso, l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilita nell’atto di conferimento dello stesso.

A partire dall’a.s. 2024/25 la gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati a personale scolastico con artt. 47 e 70 (ex artt. 36 e 59) sarà effettuata mediante l’utilizzo funzioni SIDI di “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola” (sono, quindi, interessati i contratti con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 01/09/2024).

I contratti degli incaricati di religione con artt.47 e 70 dovranno continuare, invece, ad essere gestiti come in precedenza, tramite le funzioni di “Gestione Corrente – Assunzioni in Ruolo => Gestione sede di servizio artt. 47 e 70 (ex art.36 e art.59)”.

Passi operativi

L’istituto di titolarità provvede all’inserimento dell’aspettativa P053 o P054 da “Variazioni di stato giuridica => Assenze => Inserimento Assenze”.

Successivamente la scuola di servizio potrà inserire i contratti. I contratti possono essere inseriti in SIDI solo su diversa tipologia personale, ordine scuola o classe di concorso o profilo di titolarità e dovranno avere decorrenza e scadenza incluse nel periodo dell’aspettativa.

Da “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola”, la scuola di servizio, in fase di inserimento dell’R-1 tramite la funzione “Instaurazione Rapporti di Lavoro > Inserimento Supplenza e predisposizione contratto/Prospetto R-1”, seleziona uno tra le seguenti tipologie di servizi:

  • N32 – Incarico annuale personale già di ruolo
  • N33 – Incarico fino al termine delle attività didattiche personale già di ruolo
  • N37 – Proroga supplenza incarico personale già di ruolo

È possibile inserire, per lo stesso anno scolastico, più contratti per uno stesso dipendente, ma non si devono sovrapporre e devono essere tutti con stessa qualifica.

Su questi contratti è possibile indicare le ore aggiuntive, le ore aggiuntive alternative alla religione cattolica ed è possibile prorogarli, con contratto N37, per il periodo 01/07 – 31/09 e 01/09 e 30/09 con modalità analoghe a quelle dell’N22.

I contratti potranno essere inseriti dal 1° settembre 2024 ma la trasmissione a NoiPA sarà possibile solo dopo il rilascio delle procedure aggiornate da parte del MEF previste per ottobre 2024.

Variazione di Stato Giuridico

La sede di servizio del contratto di supplenza per artt.47 e 70 (ex artt. 36 e 59) sarà competente ad operare per l’inserimento delle assenze.

Con l’introduzione di queste nuove funzionalità l’istituzione scolastica di servizio del dipendente con contratti su artt. 47 e 70 potrà acquisire e inviare le eventuali assenze a NoiPA in autonomia.

Pertanto, al momento dell’inserimento dell’assenza il sistema mostrerà nell’elenco dei RDL anche i servizi N32, N33 ed N37 in modo che la scuola di servizio possa inserire correttamente l’assenza come personale non di ruolo e inviare, dove previsto, il prospetto al MEF per l’aggiornamento degli importi stipendiali.

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