È illegittimo il comportamento del Dirigente scolastico che si è rifiutato di convocare il Collegio docenti sul tema Invalsi nonostante le firme di un terzo del personale.
L’ha deciso il Tar Sardegna, nell’udienza del 20 aprile, con la quale ha accolto la richiesta di sospensiva, avanzata dal Cobas scuola Sardegna, del provvedimento della Dirigente Scolastica del IV Circolo Didattico "Furreddu" di Nuoro, con il quale non veniva inserito il punto INVALSI all'OdG di un Collegio già convocato, ritenendo che i quiz Invalsi siano obbligatori, nonostante la formale richiesta fosse stata presentata da oltre un terzo dei componenti del Collegio.
IL TAR ha così imposto alla Dirigente la convocazione del Collegio dei Docenti entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e fissando la data della riunione entro il mese di aprile in corso.
Il Tribunale ha argomentato la decisione considerando che "ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994, la richiesta presentata da almeno un terzo dei docenti fa sorgere l’obbligo, per il preside o il direttore didattico, di convocare il collegio dei docenti; Tenuto conto che la norma, in conformità a principi consolidati in materia di funzionamento degli organi collegiali, presuppone che, insieme alla richiesta di convocare il collegio, siano indicati gli argomenti di discussione, essendo evidente che la riunione è sempre finalizzata alla discussione di argomenti posti all’o.d.g.; per cui all’obbligo di convocare il collegio dei docenti si accompagna l’obbligo di inserire all’o.d.g. gli argomenti indicati dai richiedenti; considerato, infine, che l’eventuale incompetenza del collegio dei docenti a deliberare sull’oggetto indicato dai ricorrenti è questione che potrà essere esaminata nella detta riunione, e potrà eventualmente costituire motivo di rigetto della mozione presentata dagli stessi, ma non può ritenersi ragione preclusiva alla convocazione dell’organo collegiale".