Sinergie di Scuola

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, salve le ipotesi c.d. di provvedimenti macro organizzatori, il giudice competente a conoscere le controversie in materia di pubblico impiego è il giudice ordinario.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, che con sentenza n. 3551 del 13 giugno 2011 è intervenuto sulla controversia tra una docente e il Miur finalizzata all’annullamento delle dotazioni organiche della scuola secondaria di secondo grado della provincia di L’Aquila per l’anno scolastico 2004-2005 adottate su proposta del Centro servizi amministrativi di L’Aquila e  delle relative operazioni di mobilità dei docenti di ruolo.

A tale proposito, la Cassazione civile, con sentenza 13 luglio 2006, n. 15904, ha stabilito che “ai sensi dell’art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall’art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998, trasfuso nell’art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all’estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio del potere loro conferito dall’art. 2, comma 1, del d.lg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell’art. 2 del d.lg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici – nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono – caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest’ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privato rum”.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.