Sinergie di Scuola

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, con il DPCM 8 marzo 2020 sono adottate alcune misure restrittive, tra cui:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

In proposito, il Ministero dell’Interno ha con propria direttiva ribadito che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del Codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Anche il Ministero dell'Istruzione, con nota dell'8 marzo 2020, ha ricordato che l’articolo 1, c. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 autorizza “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative” e che non esiste alcun divieto di ingresso e/o uscita dalle aree indicate. Recarsi sul posto di lavoro costituisce esigenza di servizio, da comprovarsi anche con una dichiarazione resa in caso di controllo. Sono invece da evitare gli spostamenti non necessari. Restano inoltre ferme le possibilità di stabilire forme di lavoro agile, secondo quanto indicato nella Nota 6 marzo 2020, n. 278.

MODELLO AGGIORNATO AL DPCM 9 MARZO 2020 (formato pdf - formato Word)

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