Ai sensi della legge n. 7 del 9 gennaio 1963, poi confermata dal Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006, sono da ritenersi nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese all’Ufficio del lavoro.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10817 del 17 maggio 2011, ricordando che la tutela accordata dalla legge 9 gennaio 1963 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice. La nullità dei licenziamenti comporta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
Quindi, le dimissioni della lavoratrice intervenute nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dalla celebrazione di questo sono nulle ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, in quanto non confermate entro un mese all’Ufficio del lavoro (DPL).