Nel rispondere al quesitodell'Università di Firenze circa l'applicabilità al lavoro alle dipendenza delle pubbliche amministrazioni delle cosiddette “in bianco” ex art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, il Ministero del Lavoro, con interpello prot. n. 35 del 22/11/2012, ha fornito il proprio parere.
La norma in questione prevede che, a decorrere dal 18 luglio scorso (data di entrata in vigore della rifrola del lavoro), le dimissioni del dipendente debbano essere validate presso la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero presso i Centri per l’impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva.
La ratio della procedura di convalida si incentra nell’esigenza di contrastare il c.d. fenomeno delle dimissioni in bianco, nato dalla volontà di eludere gli strumenti di tutela del lavoratore a fronte di possibili licenziamenti illegittimi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, L. n. 92/2012, le disposizioni normative di cui alla L. n 92/2012 “costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”, ferme restando le deroghe contemplate per il personale appartenente agli ordinamenti menzionati dall’art. 3 del medesimo Decreto.
Si evince dunque che la disciplina in questione trova applicazione anche con riferimento al personale contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione ma solo in funzione di quadro regolatorio programmatico e di indirizzo, per la cui concreta attuazione risulta necessaria l’emanazione di appositi provvedimenti.
Infatti, il comma 8 dell’art. 1 summenzionato stabilisce espressamente che “al fine dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Quindi, anche ai fini della concreta applicabilità della disciplina concernente la procedura di convalida delle dimissioni in bianco di cui all’art. 4, è necessaria l’adozione di appositi provvedimenti attuativi per l’armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Il Ministero ha pertanto concluso che l’art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, in materia di validazione delle dimissioni non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale contrattualizzato delle università e, più in generale, delle pubbliche amministrazioni.