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La misura sospensiva e i relativi effetti devono considerarsi sussistenti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia iniziato il procedimento disciplinare (o questo sia stato annullato), allorché il dipendente sia stato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Così si è espresso il Consiglio di Stato Sezione giurisdizionale, sez. V, con sentenza n. n. 05660/2011 del 21 ottobre 2011, ricordando che, ai sensi dell'art. 91, d.P.R n. 3/1957, l'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio quando la natura del reato sia particolarmente grave, mentre deve necessariamente essere sospeso quando sia destinatario di misure restrittive della libertà personale.

La sospensione cautelare disposta a causa del procedimento penale, ove questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, è revocata con conseguente diritto dell'imputato a godere di tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità di lavoro straordinario, mentre, nel caso in cui il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi differenti da quelli di cui al comma 1 del cit. art. 91, la sospensione può essere mantenuta qualora venga iniziato, entro 180 giorni, apposito procedimento disciplinare.

Non risulta regolata l'ipotesi in cui il dipendente, sospeso ex art. 91, d.P.R.. n. 3/1957, sia destinatario, come nella fattispecie, di una sentenza definitiva di condanna.

In tal caso, ritiene il collegio che la misura sospensiva e i relativi effetti debbano considerarsi sussistenti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia iniziato il procedimento disciplinare (o questo sia stato annullato), allorché il dipendente sia stato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Ciò in quanto la sentenza di condanna del pubblico dipendente, anche se non scontata, determina l'interruzione del rapporto di lavoro per fatto imputabile allo stesso, con conseguente insussistenza dei presupposti idonei a giustificare il ripristino dello status quo ante dell'impiegato a suo tempo sospeso.

Pertanto, la ricostruzione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione
cautelare è possibile, nonostante l'intervenuta condanna definitiva, purché siano preventivamente dedotti i periodi corrispondenti alla condanna penale inflitta, anche se non scontata per l'eventuale sospensione condizionale della pena.

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