La potenzialità espressiva di una determinata espressione non può essere valutata in astratto, ma deve essere contestualizzata e apprezzata in relazione alle modalità del fatto e a tutte le circostanze che lo caratterizzato.
Si è così espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38297 del 24 ottobre 2011, respingendo il ricorso di una maestra che era stata condannata dal tribunale di Avezzano per reato di ingiuria per aver apostrofato un proprio alunno con il termine "scioccarellino".
"Se l'epiteto appare astrattamente di debole portata offensiva - scrive la Corte - deve però rilevarsi come nel contesto dei fatti esso fu idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona, tanto più in quanto diretto verso un minore di età e in presenza dei suoi coetanei".
La maestra è stata dunque condannata al pagamento di una multa di 600 euro e al risarcimento del danno in favore della persona offesa per il reato di cui all'art. 594 del codice penale, per aver offeso il decoro del bambino.