Incompatibilità tra l'incarico di Dirigente scolastico e la carica di componente della giunta o del consiglio di una regione, provincia o comune: arriva dal Miur un invito alla cautela, perché il "Ministero nutre forti perplessità in merito all'applicabilità dei citati commi 3 e 4 alle istituzioni scolastiche".
Il riferimento è all'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 39/2013, in applicazione dei quali molti Uffici scolastici regionali hanno emanato apposite circolari che affermano l'incompatibilità in questione e intimano i Dirigenti scolastici a cessare da tutte le cariche eventualmente ricoperte.
Per il Miur, invece, tali norme riguardano esclusivamente le amministrazioni di livello "regionale, provinciale e comunale", tra le quali pare difficile includere anche le scuole.
Per tale ragione il Ministero ha interpellato la Civit per accertare se le cause di incompatibilità previste nella normativa in questione riguardino anche i Dirigenti scolastici.
In attesa della risposta, il Miur comunquesi mostra cauto ed invita gli Usr a ritirare gli atti emanati in materia e, per il futuro, ad astenersi dall'adottare provvedimenti di qualunque natura che, in mancanza di una interpretazione univoca delle norme richiamate, potrebbero esporre l'amministrazione a situazioni di contenzioso dall'esito incerto.
Per approfondimenti sul tema si rinvia alla monografia "Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico".