Il 2 dicembre è stata firmata la Preintesa relativa all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero relativo al comparto Istruzione (Scuola, Università e AFAM) e Ricerca che riguarda oltre 1 milione di dipendenti.
Si tratta di un accordo particolarmente complesso, raggiunto vent’anni dopo le modifiche apportate dalla legge n. 83 del 2000 alla legge n. 146 del 1990. Il testo firmato non solo adegua la precedente normativa pattizia alle modifiche introdotte dal legislatore con la citata legge n. 83/2000 ma offre soluzioni alle problematiche applicative riscontate negli anni, soprattutto nel settore dell’istruzione.
Molteplici sono gli elementi di novità, di seguito riassunti schematicamente:
1) l’incremento delle prestazioni indispensabili sia sotto il profilo quantitativo – introduzione delle prestazioni indispensabili e dei contingenti di personale per le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - che qualitativo – previsione di un limite alle ore di sciopero che complessivamente possono incidere sulla singola classe, individuato al massimo nel 10% dell’orario complessivo annuo;
2) l’istituzione di una Commissione Paritetica – composta da Aran, Ministero dell’Istruzione e Sindacati - che valuterà, sulla base dei dati emersi dal monitoraggio che sta effettuando il Ministero, se il limite del 10% possa ritenersi adeguato a superare le criticità rappresentate, conciliando il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all’istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergessero criticità, le parti rivedranno l’accordo;
3) il rafforzamento dell’informazione all’utenza quale soluzione utile ad arginare il disservizio causato non tanto dall’effettiva azione di sciopero quanto dalla proclamazione della stessa (cosiddetto effetto annuncio). Sotto tale profilo l’Intesa agisce su due livelli:
a) informazione più completa agli organi di stampa, ai quali andranno indicati non solo i tempi e le modalità dell’azione di sciopero ma anche le percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi indetti dalle medesime sigle sindacali;
b) informazione più completa alle famiglie, alle quali verranno comunicate le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ad alcuni dati (rappresentatività a livello nazionale, percentuale di voti ottenuti alle elezioni RSU, percentuale di adesione nei precedenti scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali) volti ad agevolare una più reale valutazione dell’impatto dello sciopero, soprattutto quello indetto da sindacati che rappresentano una percentuale ridottissima di lavoratori;
4) l’adeguamento e l’armonizzazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, uniformandole a quelle degli accordi firmati negli altri comparti di contrattazione pubblica;
5) l’impegno a definire, con il prossimo CCNL, tipologie e modalità attuative di altre forme di astensione collettiva – ad esempio lo sciopero “virtuale” – che potrebbero costituire strumenti innovativi di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto all’istruzione.
L’accordo, inoltre, superando la frammentazione dovuta alle regolamentazioni preesistenti, riconduce all’interno di un unico testo la disciplina dei servizi pubblici essenziali nei settori scuola, università, ricerca ed AFAM, facilitandone la consultazione da parte dei lavoratori e dell’utenza, nell’ottica di una maggiore trasparenza e fruibilità della disciplina in materia di sciopero.
La Preintesa verrà inviata alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per la valutazione di idoneità prevista dall’art. 2, comma 4, della L. 146/1990 e succ. mod. ed int.. Solo a seguito di delibera di idoneità l’Accordo diverrà efficace.
Fonte: ARAN