Non c'è infortunio in itinere per il docente che si infortuna mentre si reca ad un corso di aggiornamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., con la sentenza n. 21400 del 21/10/2015, ribadendo un principio giurisprudenziale consolidato: l'art. 4 n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l'art. 1 del medesimo D.P.R. fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche.
Nel caso in esame, inizialmente il Tribunale del Lavoro aveva accolto la domanda del docente, condannando l'INAIL al pagamento in suo favore dell'indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito dell'infortunio "in itinere".
La decisione era stata ribaltata in appello dalla Corte Territoriale di Reggio Calabria, la quale aveva osservato che l'art. 4 n. 5 T.U. n. 1124/65 limita la tutela assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l'uso eventuale di materiale e/o attrezzature; l'infortunio indennizzabile è quindi esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l'insegnate si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica (collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni).
Pertanto, fuori da questo campo non trova tutela l'attività di docenza e a maggior ragione l'indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini, anche se collegato all'attività lavorativa.
Peraltro la docente aveva precisato solo in un secondo tempo di essere insegnante di educazione tecnica e ad ogni modo non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso l'Istituto scolastico ove operava e quindi non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui all'art. 4 T.U. n. 1124/1965.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato l'orientamento della Corte d'appello, precisando che, in difetto di prova dello svolgimento di una delle occupazioni considerate indennizzabili dal T.U., non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento (nella specie, infortunio "in itinere" occorso mentre l'insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per sé non dà luogo alla tutela antinfortunistica.