Sinergie di Scuola

Part-time

Riportiamo il parere ARAN CQRS179a:

La scuola è tenuta ad adeguarsi all’orario di attività sindacale, presentato dall’organizzazione sindacale di appartenenza, di un docente posto in aspettativa sindacale part-time al 50%?

Il CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i, all’art. 8, comma 4, dispone che nell’ipotesi di distacco part-time (applicabile anche in caso di aspettativa sindacale part-time) la prestazione lavorativa deve essere definita previo accordo tra l’amministrazione ed il dipendente.

Quanto all’articolazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di distacchi o aspettative fruite in modalità part-time, l’art.18 del medesimo CCNQ, al comma 2, prevede che, nei casi in cui per il personale docente sia possibile l’attivazione part-time di dette prerogative, la fruizione avviene con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.. La citata ordinanza costituisce il riferimento per l’applicazione del distacco part-time (nonché delle aspettative sindacali part-time) ed il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali.

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