La O.M. n. 44 del 2010 è illegittima nella parte in cui prevede che i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno", anziché partecipare anch’essi a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che frequentano l’insegnamento alternativo.
A stabilirlo è il Tar Lazio, sezione terza bis, che con la sentenza n. 924 depositata il 1° febbraio scorso ha parzialmente accolto il ricorso contro il MIUR di diverse associazioni di insegnanti, tra le quali la Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni e il Centro di Iniziativa degli Insegnanti Democratica (Cidi), che chiedevano l'annullamento dell’ordinanza del MIUR n. 44/2010 recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali, anno scolastico 2009/2010.
I ricorrenti hanno essenzialmente posto due questioni. La prima riguarda la discriminazione che deriverebbe dall’applicazione delle norme dell’ordinanza impugnata nei confronti degli alunni che optano per l’insegnamento alternativo rispetto a quelli che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, atteso che esse consentono all’insegnante di religione di partecipare a pieno titolo alle deliberazione del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che di tale insegnamento si avvalgono.
La seconda riguarda l’ulteriore discriminazione derivante dalla mancata previsione di un’analoga possibilità per il docente della materia alternativa.
Per quanto attiene la prima questione, la Sezione ha chiarito che non è irragionevole che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. In conseguenza sono da considerare legittime le norme impugnate nella parte in cui prescrivono che i docenti di religione cattolica "partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento”.
Quanto alla seconda la Sezione ha evidenziato che il principio di laicità dello Stato è in ogni sua implicazione rispettato solo se la scelta dell’insegnamento religioso non dà luogo a forma alcuna di discriminazione. In questo caso è evidente che il diverso trattamento, riservato nel procedimento decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che un conto è sedere "a pieno titolo" nel consiglio di classe e concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire preventivamente al consiglio di classe "elementi conoscitivi" sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.
Quindi tali ultime norme sono da ritenersi illegittime e meritano annullamento.