L'articolo 4 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici dispone che "Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".
Sul punto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di approfondimenti congiunti anche con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha emanato la circolare n. 3/2012 (vai alla notizia) alla quale una recente nota dell’Inail fa integrale rinvio per la definizione delle istruzioni operative da seguire in sede di prima applicazione della norma.
L'intervento sostitutivo nei contratti pubblici si concretizza nel pagamento da parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse Edili, dell'importo corrispondente all'inadempienza contributiva segnalata nel DURC. A tal fine si ricorda che il termine "contratto pubblico" comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati ad una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.
L'intervento sostitutivo trova applicazione nel caso di inadempienze contributive segnalate nel DURC relative "a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto", pertanto è attivabile in relazione ad ogni operatore economico, appaltatore o subappaltatore, per il quale, in occasione del pagamento delle relative prestazioni, la stazione appaltante abbia acquisito un DURC attestante l'irregolarità.
Oggetto dell'intervento è il pagamento diretto agli Enti di quanto dovuto per le "inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva" nei confronti dell'operatore economico. La somma che la stazione appaltante deve versare agli Enti deve essere trattenuta dal corrispettivo dovuto all'operatore economico, al netto delle ritenute di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.
L'intervento sostitutivo può operare anche quando detto corrispettivo sia in grado solo in parte di "colmare" il debito contributivo indicato nel DURC. In questo caso, la stazione appaltante attiverà l'intervento sostitutivo nei limiti del minor importo disponibile.
Nell'ipotesi in cui l'inadempienza accertata nel DURC riguardi più Enti e l'importo disponibile per l'intervento sostitutivo sia inferiore, come esplicitato dal Ministero, il pagamento nei confronti di ciascun Ente deve essere effettuato in proporzione alle rispettive irregolarità.
Una volta effettuato il versamento nei confronti degli Enti, la stazione appaltante non deve richiedere un nuovo DURC per il pagamento dell'eventuale somma residua all'operatore economico. Naturalmente, quanto sopra vale in relazione al medesimo contratto ed alla medesima fase per cui è stato attivato l'intervento sostitutivo. Diversamente, in capo allo stesso operatore economico andrà richiesto un nuovo DURC per le successive fasi del medesimo appalto o in caso di nuovo/diverso appalto.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, sono in corso contatti con l'Agenzia delle Entrate per includere nella "Tabella dei codici identificativi" - relativa alla sezione "Contribuente" dell'attuale modello di pagamento unificato F24 - un nuovo apposito codice. Nel fare riserva di successive comunicazioni, nel frattempo le stazioni appaltanti devono effettuare all'INAIL i versamenti a titolo di intervento sostitutivo tramite accredito sul conto corrente bancario della Sede che ha attestato l'irregolarità.
In sintesi, la procedura che la stazione appaltante deve seguire è la seguente:
A. Comunicazione preventiva
Ricevuto un DURC attestante l'irregolarità, la stazione appaltante deve comunicare alla Sede INAIL che ha accertato l'inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo. Tale "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando l’apposito fac-simile, dove la stazione appaltante deve indicare l'importo che intende versare all'INAIL.
B. Istruttoria della Sede
Ricevuta la richiesta della stazione appaltante, la Sede Inail:
- verifica l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata sul DURC al fine di tenere conto di eventuali pagamenti o comunque di variazioni relative al dovuto intervenuti tra la data di emissione del DURC e la data di ricezione della comunicazione preventiva;
- comunica al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice IBAN della Sede e, se nel frattempo l'inadempienza INAIL si è ridotta rispetto all'importo indicato dalla stazione appaltante nella "comunicazione preventiva", comunicare anche il minor ammontare del debito contributivo che deve essere versato all'INAIL.
C. Pagamento da parte della stazione appaltante
Sulla base del prospetto comunicato dalla Sede, la stazione appaltante, nei limiti dell'importo disponibile già comunicato all'INAIL, deve provvedere al pagamento tramite accredito sul conto corrente della Sede che ha attestato l'irregolarità.
È opportuno che il pagamento sia effettuato con la massima tempestività, al fine di favorire la migliore gestione di eventuali ulteriori interventi da parte di altre stazioni appaltanti.
È necessario, inoltre, inviare con tempestività alla Sede gli estremi del pagamento, per consentire a quest'ultima di "normalizzare" l'incasso, attribuendolo al codice ditta interessato, con le consuete modalità.