Il trasferimento per mobilità interna nella pubblica amministrazione non comporta la novazione del rapporto di lavoro, perchè consiste in sostanza in un passaggio da una p.a. all'altra che non estingue il precedente rapporto di lavoro, ma semplicemente modifica il rapporto precedente, essendovi una sostituzione del datore di lavoro.
Infatti, a seguito della procedura di mobilità, la prima p.a. cede il contratto di lavoro relativo al lavoratore, che porta con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, comprese le ferie.
Lo ha stabilito il Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4190 del 10 novembre 2011, accogliendo il ricorso di una dipendente dell'ASL di Roma che aveva ottenuto il trasferimento all'ASL di Brindisi, e alla quale non era stato riconosciuto il diritto di fruzione delle ferie maturate nel corso del primo rapporto di lavoro e mai fruite per ragioni di servizio.
Per il Tribunale pugliese, la lavoratrice ha dunque diritto ad usufruire presso la P.A. di destinazione dei giorni di ferie maturati e non goduti presso la P.A. di provenienza, ciò proprio perché la mobilità ha efficacia modificativa e non novativa del rapporto.