Alla luce dell’art. 14 del CCNL del 29.11.2007, un docente a tempo indeterminato può usufruire di un giorno di festività soppressa relativo all’anno scolastico precedente?
L'Aran ha risposto che legge n.937/1977, così come modificata dall’art. 1, comma 24 della legge n. 148/2011 sancisce l’attribuzione delle quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 14, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola stabilisce la diversa fruizione delle giornate di festività soppressa a seconda del soggetto richiedente, personale docente o personale ATA. In particolare, la norma prevede che tali festività devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l’arco temporale di godimento della giornata di festività soppressa deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero all’interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, l’espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell’art. 14, esclude qualsiasi traslazione dell’utilizzo della giornata di festività soppressa all’anno scolastico successivo.